Tra gli organi atti all’amministrazione e al funzionamento dell’Associazione assume una cospicua importanza il Consiglio Direttivo entro il quale vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Tra gli organi atti all’amministrazione e al funzionamento dell’Associazione assume una cospicua importanza il Consiglio Direttivo entro il quale vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni associato può ricevere un massimo di 2 (due) deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, o in caso di loro mancanza viene eletto tra i presenti. L’Assemblea elegge un segretario a cui è affidata la redazione immediata del verbale dell’Assemblea. In caso di votazioni, sia per alzata di mano che per scheda, sono da eleggersi almeno tre scrutinatori fra i presenti ai quali è demandato il controllo delle operazioni di voto. Il Verbale viene riletto ed approvato a fine seduta.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I verbali delle assemblee sono conservati a cura del Presidente (segretario).
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è ritenuta regolarmente effettuata in seguito ad affissione pubblica sul sito dell’Associazione, a mezzo email e presso la sede legale.
Assemblea Ordinaria dei Soci
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti e presenti per delega.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate rese pubbliche mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede, la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e l’inserimento nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Presidente.
Riunione Straordinaria dei Soci
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Progetto Giada